Legge Costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 - Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
di apportare modifiche o variazioni, il nuovo testo dello Statuto speciale per la Sardegna, quale risulta dalle disposizioni contenute nella legge
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contenute nella legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, nella legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, nella legge 6 agosto 1984, n. 457, nella
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di apportare modifiche o variazioni, il nuovo testo dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, quale risulta dalle disposizioni contenute nella
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regio decreto legislativo 15 maggio 1946 n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, nella legge costituzionale 23 febbraio
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testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, nella legge 30 novembre 1989, n. 386, e nella legge
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La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
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4. Nella Provincia autonoma di Bolzano, fino alla data di entrata in vigore della legge provinciale prevista dal citato articolo 47 dello Statuto
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modificato dal comma 1 del presente articolo, nella provincia di Trento il Presidente della Provincia è eletto a suffragio universale e diretto
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provvede alla elezione del nuovo Presidente o dei nuovi vice Presidenti secondo le modalità previste dal terzo comma. L'elezione deve avvenire nella prima
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che segue nella graduatoria. In quest'ultimo caso il ballottaggio ha luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento. La